protocollo di sicurezza ministero della salute

I prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi i, ricadono in distinti processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi. In entrambi i casi i prodotti, prima della loro immissione in commercio, devono essere preventivamente autorizzati a livello nazionale o europeo.

il dispositivo di sanificazione è un PMC di classe 1. presente e autorizato nel sito ministero della salute

Scarica la brochure

protocollo sanificazione ministero salute Circolare DGPREV Sanificazione.docx

Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni

Disinfettanti in commercio con ipoclorito di sodio, alcool etilico o
perossido di idrogeno notificati all’Archivio Preparati Pericolosi dell’ISS

Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ,
PEROSSIDO D’IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione
Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel
Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/20209
. Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate
indicazioni per il loro corretto utilizzo14. Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come
disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione

Scarica la brochure

fake news

lcovid 19 e le fake news smentite dal governo su ozono e altro

Scarica la brochure

Elenco dei dispositivi medici

tutti i modelli sono stati autorizzati e sono presenti nel sito ministero della salute:
D99 - DISINFETTANTI E
ANTISETTICI - ALTRi
CLASSE CE: classe 1

Scarica la brochure

TEST AMBIENTE PRIMA E DOPO IL TRATTAMENTO

Synlab Analytics & Services Italia Srl

Scarica la brochure

test laboratorio università di ferrara

Dopo ogni campionamento, le piastre sono state incubate in cella calda per 48 ore alla temperatura di 36°C +/-2°C. Trascorso questo tempo le piastre sono state esaminate valutando lo sviluppo delle colonie batteriche

Scarica la brochure

test completo universita di ferrara

in allegato

Scarica la brochure

ministero salute

in allegato report ozono

SANIFICATORE RESILIENTE SB 25 SERVICE

SANIFICATORE RESILIENTE SB 200 SERVICE

COPERTURA ANCHE DI 400 METRI QUADRATI E OLTRE
chiedi informazioni siamo in grado di trovare la soluzione più adatta

SANIFICATORE RESILIENTE SB 50 SERVICE

IDEALE ED ESCLUSIVO AMBIENTI SANITARI

Possibilità rateale con noleggio operativo BCC e/o GRENKE

DA OGGI ANCHE A RATE (DA 92 € / MESE) BCC.
Grenke ad es. da 45€ mese a scelta tra 24, 30, 36, 48, 60 mesi...

Sanificatore a rate DEDUCIBILITA’ DEL BENE AL 100% – E’ UN COSTO AZIENDALE

Resiliens è partner di BCC e/o Grenke per cui, se sei titolare di Partita Iva,

puoi abbattere il costo iniziale del macchinario con la formula del leasing.

Scegli tu il numero di rate e l’importo da pagare.

Al termine dell’ultima rata puoi decidere se riscattare il dispositivo oppure se restituirlo,
con il vantaggio del noleggio operativo. In questo modo hai la totale deducibilità del bene,
che di fatto ti verrà interamente scaricato dalla prossima dichiarazione dei redditi.

credito d'imposta.

Sanificazione al 60% e fino a 60.000 euro

quali sono le spese agevolabili?
Sono, agevolabili, le spese sostenute nel 2020 e riguardanti:

Sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
Acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza, e in particolare:
Dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea);
Prodotti detergenti e disinfettanti
Dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, tra cui termometri, termoscanner, tappeti e vaschette igienizzanti, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea
Dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
Imputazione temporale delle spese sostenute
In attesa dei necessari chiarimenti ufficiali, si ritiene che l’imputazione temporale delle spese debba avvenire secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall’art. 109 del Tuir. In particolare, come noto, tali disposizioni prevedono che:

Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà;
Le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
Sanificazione al 60% e fino a 60.000 euro
Il credito d’imposta, che non può superare l’importo di 60.000 euro per azienda, spetta ora nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, rispetto alla precedente percentuale del 50% prevista dal Decreto Liquidità.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della produzione ai fini Irap, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 o in compensazione con modello F24.

Sanificazione al 60% e fino a 60.000 euro: utilizzo del credito in compensazione
Il credito d’imposta maturato, può essere ceduto, anche parzialmente, a terzi o ad istituti di credito. In tal caso, il soggetto cessionario può utilizzare il credito anche in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Al bonus in oggetto non si applicano:

Limiti alla compensazione previsti per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello Redditi, di 250.000 euro;
Limiti elevati a un milione di euro nel 2020 dall’articolo 147 del Decreto Rilancio.
I criteri e le modalità di applicazione del credito d’imposta, nonché di assegnazione delle risorse disponibili, sono stabiliti con apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Rilancio (prevista entro il 18 luglio 2020).

Locandina

nuovi siti web

https://basiliquito.com/
https://privelatelierdelgusto.it/
https://locandaroma.eu/
https://gardenbistrotvenezia.it/
http://www.ristoranteaiduevescovi.com
https://resiliens-web.it/
https://ristorantecasamarseille.online/
https://www.alcrostino.it/
https://www.hotelsancarlo.site/
https://www.alfeudo.it/
https://www.mondellistable.it/

Richiedi Informazioni

Dati Personali

Dati Aziendali

Indirizzo

Recapiti

Testo del messaggio

Trattamento sulla privacy (clicca qui per visualizzare articoli legge)

Accetto: - Non accetto: