I prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi i, ricadono in distinti processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi. In entrambi i casi i prodotti, prima della loro immissione in commercio, devono essere preventivamente autorizzati a livello nazionale o europeo.
il dispositivo di sanificazione è un PMC di classe 1. presente e autorizato nel sito ministero della salute
Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni
Disinfettanti in commercio con ipoclorito di sodio, alcool etilico o
perossido di idrogeno notificati all’Archivio Preparati Pericolosi dell’ISS
Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ,
PEROSSIDO D’IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione
Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel
Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/20209
. Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate
indicazioni per il loro corretto utilizzo14. Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come
disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione
lcovid 19 e le fake news smentite dal governo su ozono e altro
tutti i modelli sono stati autorizzati e sono presenti nel sito ministero della salute:
D99 - DISINFETTANTI E
ANTISETTICI - ALTRi
CLASSE CE: classe 1
Synlab Analytics & Services Italia Srl
Dopo ogni campionamento, le piastre sono state incubate in cella calda per 48 ore alla temperatura di 36°C +/-2°C. Trascorso questo tempo le piastre sono state esaminate valutando lo sviluppo delle colonie batteriche
in allegato
in allegato report ozono
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con il vantaggio del noleggio operativo. In questo modo hai la totale deducibilità del bene,
che di fatto ti verrà interamente scaricato dalla prossima dichiarazione dei redditi.
Sanificazione al 60% e fino a 60.000 euro
quali sono le spese agevolabili?
Sono, agevolabili, le spese sostenute nel 2020 e riguardanti:
Sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
Acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza, e in particolare:
Dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea);
Prodotti detergenti e disinfettanti
Dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, tra cui termometri, termoscanner, tappeti e vaschette igienizzanti, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea
Dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
Imputazione temporale delle spese sostenute
In attesa dei necessari chiarimenti ufficiali, si ritiene che l’imputazione temporale delle spese debba avvenire secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall’art. 109 del Tuir. In particolare, come noto, tali disposizioni prevedono che:
Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà;
Le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
Sanificazione al 60% e fino a 60.000 euro
Il credito d’imposta, che non può superare l’importo di 60.000 euro per azienda, spetta ora nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, rispetto alla precedente percentuale del 50% prevista dal Decreto Liquidità.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della produzione ai fini Irap, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 o in compensazione con modello F24.
Sanificazione al 60% e fino a 60.000 euro: utilizzo del credito in compensazione
Il credito d’imposta maturato, può essere ceduto, anche parzialmente, a terzi o ad istituti di credito. In tal caso, il soggetto cessionario può utilizzare il credito anche in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Al bonus in oggetto non si applicano:
Limiti alla compensazione previsti per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello Redditi, di 250.000 euro;
Limiti elevati a un milione di euro nel 2020 dall’articolo 147 del Decreto Rilancio.
I criteri e le modalità di applicazione del credito d’imposta, nonché di assegnazione delle risorse disponibili, sono stabiliti con apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Rilancio (prevista entro il 18 luglio 2020).
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